La denominazione
Art. 1 - E’ costituita in Urbino l’Associazione no profit denominata
"Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva".
La
sede
Art. 2 - L’ Associazione ha sede in Urbino
(PU) ( C.A.P. 61029 ) attualmente in via Saffi 42, presso la Facoltà di
Economia dell’ Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire altrove la
sede, istituire sezioni o recapiti su tutto il territorio nazionale. I lavori
dell’Associazione, comprese le assemblee ordinarie e straordinarie, si potranno
anche tenere presso locali diversi dalla sede secondo criteri stabiliti dal Consiglio
stesso.
La durata
Art.
3 - La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, ed
il suo scioglimento può avvenire per deliberazione dell’Assemblea
dei soci con l’intervento dei due terzi dei soci, o per sopravvenuta impossibilità
di conseguimento dei propri scopi istituzionali. Nella delibera di scioglimento
si indicheranno i soggetti pubblici o privati a cui devolvere il materiale d’archivio
e la documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo,
al netto delle passività.
Gli scopi
Art.
4 - L’ Associazione è indipendente, non ha scopo di lucro e si prefigge
di:
a) Organizzare, promuovere e diffondere iniziative culturali di vario genere,
quali conferenze, dibattiti, proiezioni, esposizioni, rappresentazioni, corsi,
tavole rotonde, sia direttamente sia attraverso il coinvolgimento o la sensibilizzazione
di enti pubblici, privati o altre associazioni.
b) Proporre, favorire
e diffondere attività sociali e iniziative che favoriscano momenti di aggregazione,
dibattito, scambio di idee ed esperienze fra persone o gruppi di persone;
c) Promuovere studi ed esperienze riguardanti "Urbino e la Prospettiva",
la storia e le tradizioni di Urbino come culla della Matematica e della Prospettiva;
d) Organizzare studi e ricerche sulla Prospettiva e sulla Matematica, la
ricerca scientifica e la storia degli strumenti scientifici nella Urbino dei secoli
XV e XVII;
e) Incoraggiare e premiare giovani laureati con l’assegnazione
di Borse di Studio per ricerche condotte sulla Prospettiva Rinascimentale, sulla
Scuola Matematica urbinate e sulle pratiche applicazioni tra cui strumenti di
meccanica di precisione che a quest’ultima sono riconducibili.
f) Intensificare gli scambi tra i soci, tra soci e l’Associazione stessa
e con altre Associazioni o Enti che perseguano scopi affini;
g) Svolgere
attività ricreative ed informative per i soci e simpatizzanti;
h) Propagandare la propria attività e quelle di associazioni affini facendo
uso di mezzi di comunicazione di proprietà dell’Associazione o di
terzi;
i) Mantenere i contatti tra l’ Associazione e circoli
e associazioni analoghe in Italia e nel mondo;
j) Promuovere comitati
atti alla sensibilizzazione delle autorità italiane ed estere su problematiche
inerenti agli scopi delineati.
Inoltre l’Associazione, nella
persona del suo Presidente o altri rappresentanti scelti fra i soci, potrà
partecipare ad altri circoli, associazioni, comitati aventi scopi in parte o del
tutto analoghi ai propri.
I soci
Art.
5 - I soci si distinguono in:
- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.
Art. 6 - I soci fondatori
sono coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’ Associazione.
Art. 7 - Sono soci onorari le persone od enti che verranno eletti dall’assemblea
dell’Associazione su proposta formulata dal Consiglio direttivo ( all'unanimità
) o da almeno i due terzi dell'assemblea dei soci, per meriti speciali. La ratifica
dell’elezione dei soci onorari spetta al Presidente.
Art. 8
- Sono soci ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano
ammesse dietro loro richiesta, e dietro presentazione di almeno un socio fondatore
o di almeno due soci ordinari, con delibera del Consiglio Direttivo ( sentito
il Tesoriere per quanto riguarda il versamento della quota associativa ). L'ammissione
di nuovi soci viene ogni anno ratificata dall'assemblea dei soci.
Art. 9 - Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti Morali, gli Enti Pubblici,
le Associazioni, Istituzioni Culturali, le Società di qualsiasi natura
che sponsorizzino le attività del Circolo e che condividono gli scopi e
le finalità ideali dell’Associazione e la cui domanda di ammissione
verrà accettata dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono farsi
rappresentare presso l’Associazione da un proprio rappresentante, che assume
la posizione di socio ordinario.
Art. 10 - All’atto della richiesta
di ammissione, l’aspirante socio dovrà dichiarare la piena accettazione
del presente statuto e indicare un proprio recapito e le modalità con le
quali desidera ricevere le comunicazioni da parte dell’Associazione.
La domanda di ammissione potrà essere accettata in via preliminare dal
Presidente o dal Segretario, che la sottoporrà all’esame del primo
consiglio direttivo successivo alla presentazione della domanda, il quale dovrà
darà comunicazione all’interessato dell’avvenuta accettazione
o meno, tramite posta elettronica, telefono, fax o lettera, a seconda delle modalità
concordate con l’aspirante socio.
Art. 11 - Tutti i soci hanno
nei confronti dell’Associazione gli stessi diritti e doveri, senza alcuna
distinzione.
Art. 12 - Ogni socio ha diritto di voto e può
accedere, purché maggiorenne, alle cariche sociali a norma del presente
statuto.
Art. 13 - I soci hanno il dovere di osservare scrupolosamente
lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali. Dovranno inoltre
mantenere tra loro e nei confronti dell’Associazione e delle persone chiamate
a ricoprire le cariche sociali, un corretto rapporto civile e democratico.
Art. 14 - La qualifica di socio viene a cadere per i seguenti motivi:
a) per decesso;
b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
c) per indegnità, indisciplina o comportamenti in netto contrasto
con gli scopi dell'Associazione; in questi casi il provvedimento di esclusione
è emanato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
d) Per il mancato versamento della quota annuale decisa dal Consiglio (
solo nel caso dei soci ordinari e sostenitori ).
L’associato
che, per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione non ha alcun
diritto sul patrimonio.
I contributi
Art.
15 - I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari, quelli
fissati come contributo di iscrizione annuale , straordinari quelli richiesti
una tantum per far fronte a spese impreviste o eccezionali.
I contributi
ordinari fissati annualmente sono dovuti da tutti i soci ad esclusione di quelli
onorari, che non sono tenuti al pagamento di alcun contributo. I contributi ordinari
sono dovuti ad anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato
è stato iscritto. L’associato che cessa per qualsiasi causa di far
parte dell’Associazione, ha l’obbligo di versare i contributi ordinari
stabiliti per tutta la durata dell’esercizio nel corso del quale è
venuta la cessazione della qualità di associato.
Contributi eccezionali
potranno essere richiesti a tutti i soci ( ad esclusione di quelli onorari ) oppure
solo a particolari categorie di soci, secondo modalità approvate dall’assemblea
dei soci. Il mancato versamento dei contributi eccezionali non costituirà,
comunque, motivo di esclusione dalla qualifica di socio.
Le entrate dell’Associazione
sono anche costituite dai contributi erogati da Enti Pubblici e Privati per l’attuazione
di iniziative svolte dalla Associazione per il conseguimento dei fini statutari
e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili
che diverranno di proprietà dell’Associazione e da eventuali donazioni,
erogazioni o lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.
Gli
Organi Sociali dell’Associazione
Art. 16 -
Gli organi dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Collegio dei Probiviri.
L’
Assemblea dei soci
Art 17 - L’Assemblea generale
ordinaria dei soci viene tenuta almeno una volta all’anno.
L’Assemblea
generale straordinaria dei soci viene tenuta ogni qualvolta il Presidente o il
Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o per richiesta scritta di almeno
metà dei soci. Tale Assemblea viene convocata dal Presidente entro trenta
giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
Il Presidente
ha l’obbligo di notificare ai soci la convocazione dell’Assemblea
comunicando loro, dieci giorni prima, l’invito alla seduta con l’ordine
del giorno. E’ ammessa la discussione e la deliberazione su oggetti non
compresi nell’ordine del giorno.
Nelle votazioni è ammessa
la delega scritta limitatamente ad una delega per ciascun socio.
L’Assemblea
è atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno due
terzi dei soci, in seconda convocazione - che potrà aver luogo almeno mezz’ora
dopo la prima - con un numero di soci presenti almeno superiore a quello del Consiglio
Direttivo. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta, salvo nei casi in
cui siano espressamente previste maggioranze più elevate
E’competenza
dell’Assemblea generale:
1. l’approvazione della relazione annuale
e del bilancio consuntivo;
2. qualsiasi modificazione dello Statuto;
3. lo scioglimento dell’Associazione;
4. la nomina delle persone destinate
a ricoprire le cariche sociali.
5. la indicazione di indirizzi e direttive
generali dell’Associazione
6. occuparsi di tutto quant’altro
a lei demandato per Legge o per Statuto
Il Consiglio Direttivo
Art
18 - Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 4 a un massimo di 12 componenti,
che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo
nel proprio seno nomina: Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce a seguito della convocazione del Presidente ogni
qualvolta se ne presenti la necessità. Il Consiglio Direttivo veglia sugli
interessi e sul buon andamento dell’Associazione, coordina tutte le attività
e le iniziative, ha la facoltà di nominare fra i soci i responsabili dei
settori di attività, degli impianti e degli strumenti dell’Associazione
e di revocarne la nomina.
Il Consiglio Direttivo applica scrupolosamente
tutte le regole del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è competente
a stabilire l’ammontare della quota minima di iscrizione all’Associazione
per soci ordinari e soci sostenitori.
Le delibere del Consiglio Direttivo
sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi.
Se si presenta la necessità
di sostituire uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della
fine del mandato, vengono chiamati i primi dei non eletti in base alla graduatoria
formulata nell'ultima votazione per le elezioni del consiglio direttivo da parte
dell'Assemblea.
La composizione del primo Consiglio Direttivo viene determinata
nell’atto di costituzione.
Nessun compenso è dovuto ai membri
del Consiglio. Essi avranno diritto solo ad un rimborso da determinarsi in misura
forfettaria, in relazione alle spese sostenute.
Le
cariche
Art 19 - Il Presidente rappresenta l’Associazione
nei confronti dei soci e dei terzi, convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio
Direttivo preoccupandosi dell’organizzazione dei lavori. Redige la relazione
annuale e in accordo con il Consiglio Direttivo, ogni altro atto riguardante l’andamento
dell’Associazione. In caso di impedimento le di lui funzioni spettano al
Segretario.
Al Segretario competono tutte le normali operazioni proprie
di ogni segreteria e l’incarico specifico di organizzare e mantenere l’archivio
sociale. Curerà le pubbliche relazioni senza sostituirsi al Presidente.
In accordo con il Consiglio Direttivo potrà delegare un altro socio per
le mansioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee generali e i Consigli
Direttivi.
Il Tesoriere ha l’incarico specifico di riscuotere e rilasciare
quietanza nei confronti di chiunque, ivi compresi Enti e Amministrazioni pubbliche.
Redige il bilancio consultivo annuale e cura la parte finanziaria dell’archivio
sociale.
Il Collegio dei Probiviri
Art
20 - E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra i soci;
essi durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Essi si devono
esprimere sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra i soci, o fra
questi e l'Associazione o i suoi organi. Compito del Collegio dei Probiviri è
anche quello di segnalare soci rei di indegnità o indisciplina affinché
il Consiglio Direttivo si pronunci sulla loro eventuale esclusione dalla qualifica
di soci.
Le entrate
Art
21 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1. quote sociali;
2. dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. da ogni altra entrata, da parte di Enti o privati che concorra ed incrementare
l’attivo sociale.
La rendicontazione
Art.
22 - L’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente
un rendiconto finanziario.
Modifiche dello Statuto
Art
23 - Le modifiche al presente Statuto devono essere sottoposte all’Assemblea
Generale e da questa approvate. All’Assemblea dovranno intervenire almeno
una metà dei soci iscritti.
Scioglimento
Art
24 - Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea
dei soci, con l’intervento dei due terzi dei soci, che stabilirà
anche le modalità di devoluzione del patrimonio che sarà in ogni
caso destinato per fini di pubblica utilità.
Rinvio
Art.
25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’Atto Costitutivo,
si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute
che non perseguono scopi di lucro.